Psicologi: no alla prestazione occasionale

Psicologi: no alla prestazione occasionale

La prestazione occasionale non può essere usata per le prestazioni professionali.

Utilizzarla in modo improprio comporterebbe una irregolarità fiscale, in particolare rispetto a IVA e IRPEF.

Questo orientamento è stato ulteriormente e chiaramente ribadito – senza alcun dubbio – dall’Agenzia delle Entrate nella RISOLUZIONE 41/E del 15 Luglio 2020.

⭕️ L’Agenzia delle Entrate afferma che:

➡️ “(…) ai fini dell’applicazione dell’IVA, il presupposto soggettivo si realizza nella sola ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività in modo professionale ed abituale, a prescindere dall’ammontare del corrispettivo percepito (…)”

➡️ “(…) In linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. Mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale. (…)”

➡️ “(…) L’Agenzia Entrate, con la risoluzione 19 ottobre 2015 n. 88/E (…) ha chiarito, in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n 2297, che l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente. L’iscrizione all’albo, richiesta per poter esercitare l’attività, risulta indicativa della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione.”

⭕️ Ne conseguono alcune cose importanti per gli psicologi:

➡️ L’attività professionale è considerata di default abituale.

➡️ Perché non sia abituale, devono esserci condizioni oggettive e dirimenti (ad esempio: dipendente pubblico con regime di esclusiva e divieto di svolgere attività professionale autonoma, che una tantum accetta incarichi professionali previa autorizzazione della propria amministrazione su quello specifico incarico).

➡️ Non esiste alcun limite di importo. Il famoso limite dei 5000 euro/annui non ha alcuna attinenza con le prestazioni occasionali, si riferisce esclusivamente all’esenzione dai contributi INPS Gestione Separata.

➡️ Il rischio a cui si va incontro è di contenzioso fiscale per violazione degli obblighi IVA e, di conseguenza, IRPEF ed eventualmente IRAP. Insomma, un casino da evitare assolutamente.

[Nella foto: Agenzia entrate approccia un professionista che ha usato la prestazione occasionale]