I contributi previdenziali sono deducibili anche in regime forfettario?

I contributi previdenziali sono deducibili anche in regime forfettario?

La deducibilità dei contributi previdenziali, cioè la possibilità di abbattere il reddito imponibile sottraendo i contributi versati, prescinde dal regime fiscale.

Alcuni regimi fiscali agevolati (come il forfettario) non consentono la deduzione delle spese professionali. Questo porta erroneamente a ritenere che i contributi previdenziali non possano essere dedotti. Un errore in cui purtroppo incorrono anche alcuni commercialisti nel consigliare i propri clienti.

I contributi previdenziali sono invece l’unica spesa che chiunque può dedurre dal reddito. La normativa in proposito è molto chiara, e non potrebbe essere altrimenti: il valore tutelato da questa forma di deduzione è il risparmio pensionistico, che segue la persona e non le sue attività professionali.

La previdenza non è una spesa professionale: è una spesa personale. Il reddito che viene ridotto non è quello professionale, ma quello complessivo.

La deducibilità per il REGIME ORDINARIO/SEMPLIFICATO è prevista dal TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito), DPR 917/1986 articolo 10, comma 1, lettera e):

[si deducono dal reddito] i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

La deducibilità per il REGIME FORFETTARIO è stabilita dall’articolo 1 comma 64 della legge 190/2014, che è una caso speciale e più restrittivo della regola generale stabilita dal TUIR:

“64. I soggetti di cui al comma 54 [regimi forfettari] determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge (…). Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento (…). I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (…) si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le
disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche”.

La differenza fra i due regimi sta nel fatto che nel REGIME FORFETTARIO è possibile dedurre i contributi previdenziali “versati in ottemperanza a disposizioni di legge” mentre nel REGIME ORDINARIO/SEMPLIFICATO “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”.

La corretta misura delle deduzioni va in ogni caso vista con il proprio commercialista.